26.05.2017
Circolare sull’applicazione dello split payment
Il D.L. nr. 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017, ha modificato le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o "split payment" includendo di fatto anche Agec.
Viene inoltre meno l’esenzione per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Quindi anche i liberi professionisti sono soggetti al meccanismo dello Split Payment fino ad ora esclusi.
Rimangono escluse dal meccanismo dello Split Payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo iva, operazioni soggette al reverse charge e gli acquisti Intra UE.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Quindi il fornitore dovrà fatturare al cliente Agec le proprie operazioni evidenziando l’iva in fattura, ma l’imposta non verrà dal fornitore né versata né liquidata. Il cliente a sua volta scinderà il pagamento della fattura pagando al fornitore il solo imponibile e versando all’Erario la relativa imposta. Operativamente ai sensi della nuova normativa, Agec a fronte di una fattura ricevuta, erogherà il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'Erario.
Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.