Informativa sui cookie

Il presente sito fa uso solamente di cookie tecnici.

Chiudendo il banner o cliccando "Continua la navigazione" verranno utilizzati solo i cookie tecnici necessari alla navigazione.

E' possibile disattivare qualunque cookie secondo le indicazioni rinvenibili nell'informativa privacy estesa.

Personalizza le tue preferenze relative ai cookie

In questo sito web utilizziamo solo cookie necessari per la fornitura del servizio. Consulta la nostra informativa sulla privacy.

Archivio News

26.05.2017

Circolare sull’applicazione dello split payment

Il D.L. nr. 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017, ha modificato le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o "split payment" includendo di fatto anche Agec.
Viene inoltre meno l’esenzione per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Quindi anche i liberi professionisti sono soggetti al meccanismo dello Split Payment fino ad ora esclusi.
Rimangono escluse dal meccanismo dello Split Payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo iva, operazioni soggette al reverse charge e gli acquisti Intra UE.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Quindi il fornitore dovrà fatturare al cliente Agec le proprie operazioni evidenziando l’iva in fattura, ma l’imposta non verrà dal fornitore né versata né liquidata. Il cliente a sua volta scinderà il pagamento della fattura pagando al fornitore il solo imponibile e versando all’Erario la relativa imposta. Operativamente ai sensi della nuova normativa, Agec a fronte di una fattura ricevuta, erogherà il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'Erario.
Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.