A.G.E.C. REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI ACCESSO E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI AZIENDALI
(approvato dal C.D.A. con deliberazione n. 9 in seduta del 2/2/1998)
PARTE Iª Disposizioni generali
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Aziendale, disciplina il diritto di accesso agli atti aziendali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352.
ART. 2 - Soggetti attivi
E’ titolare del diritto di accesso agli atti aziendali, chiunque vi abbia un interesse personale concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e ne dimostri la titolarità mediante idonea e specifica
motivazione.
Tale titolarità si estende, in quanto compatibile, alle Amministrazioni, Associazioni e Comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
ART. 3 - Situazioni giuridicamente rilevanti
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, si considerano situazioni giuridicamente rilevanti quelle che attengono a diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi pubblici o diffusi.
ART. 4 - Nozione di documento
Sono soggetti alla disciplina del diritto di accesso i documenti amministrativi aziendali.
E’ considerato documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni formati dall’Azienda o comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.
Gli atti interni accessibili sono quelli che formano parte essenziale della procedura di emanazione del documento amministrativo.
ART. 5 - Documenti accessibili a tutti
Il diritto di accesso si intende realizzato per gli atti aziendali soggetti a pubblicazione su Albo Pretorio, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regionale, Foglio Annunzi Legali, nonchè per gli atti soggetti ad altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti
informatici, elettronici e telematici.
ART. 6 - Documenti accessibili agli interessati. Procedimento e modalità.
Per esercitare il diritto di visione e l’estrazione di copia dei documenti ammistrativi aziendali non soggetti a pubblicazione, occorrerà promuovere istanza secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.
ART. 7 - Responsabile del procedimento
Referente per l’accesso è il Direttore o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto od a detenerlo stabilmente.
Nel caso di atti infraprocedimentali, referente per l’accesso è, parimenti, il Direttore o il dipendente da questi delegato, competente all’adozione dell’atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmentee.
ART. 8 - Accesso informale
Il diritto di accesso si esercita, in via informale, mediante richiesta, anche verbale, al Capo Area/Capo Sezione competente.
L’interessato deve qualificarsi, indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
Le richieste accolte, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, verranno prontamente evase senza ulteriori formalità, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
ART. 9 - Accesso formale
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sulla accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale al Direttore dell’Azienda. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 (trenta)
giorni a norma dell’art. 25, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta, regolarmente protocollata. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Azienda, entro 10 (dieci) giorni è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente, con
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
ART. 10 - Modalità di visione
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso, contiene l’indicazione dell’Ufficio presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo provvedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.
L’esame dei documenti avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.
L’esame di documenti è gratuito.
Salva comunque l’applicazione di norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segno su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta.
L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
ART. 11 - Richiesta e rilascio copia documenti
La richiesta formale di accesso va redatta in bollo competente, ai sensi di legge.
Dei documenti può essere rilasciata copia subordinatamente al pagamento degli importi dovuti per le spese di ricerca e visura, nonchè dei costi di riproduzione, attualmente stabiliti nella misura di Lire 1.000 (MILLE) per documento, fino ad un massimo di 10 fotocopie. Oltre le 10 copie dovranno
essere rimborsati i costi aziendali di riproduzione attualmente di Lire 150 a copia.
La tariffa relativa di rimborso del costo di riproduzione e ricerca verrà aggiornata annualmente con apposita deliberazione.
ART. 12 - Differimento
L’accesso ai documenti richiesti può essere differito sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa od anche solo comprometterne il buon andamento.
In particolare si differisce l’accesso, fino a che le procedure sono in corso, per i seguenti atti:
- atti deliberativi relativi a gare formalizzate per l’aggiudicazione di appalti e forniture;
- atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
Tali documenti saranno, rispettivamente, accessibili quando:
- sarà stato adottato l’atto deliberativo di aggiudicazione delle gare;
- sarà stato adottato l’atto deliberativo di attuazione.
PARTE IIª Documenti esclusi dall’accesso
ART. 13 - Categorie di atti aziendali non accessibili
Non sono soggetti all’accesso gli atti aziendali che non hanno natura amministrativa, ed in particolare:
- gli atti relativi alla costituzione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;
- gli atti relativi al rapporto di utenza;
- i contratti di diritto privato con i terzi;
- gli atti giudiziali
ART. 14 - Criteri e casi di esclusione
Sono esclusi dall’accesso i documenti di cui all’art. 24 della legge n° 24 241/90 e 8 del D.P.R. n° 352/92, ed in particolare i documenti amministrativi concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano stati forniti all’Azienda dagli stessi soggetti cui i medesimi si riferiscono.
Ai sensi del precedente comma, sono sottratti al diritto di accesso:
- i documenti inerenti l’organizzazione economica, commerciale e fiscale di imprese;
- i pareri professionali, progetti, consulenze tecniche;
- gli atti preparatori di provvedimenti.
Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
PARTE IIIª Accesso alle informazioni
ART. 15 - Ufficio informazioni
Gli Uffici aziendali dovranno attuare le procedure idonee alla realizzazione del diritto di accesso.
ART. 16 - Silenzio rifiuto
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende rifiutata e il richiedente può proporre ricorso contro il silenziorifiuto entro i trenta giorni successivi, al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell’art. 25
della legge 7 agosto 1990, n° 241. Nei casi di accertata responsabilità si applicano le relative disposizioni di legge.
ART. 17 - Accesso dei componenti degli Organi Comunali
Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori comunali, i Presidenti Circoscrizionali, i Revisori dei Conti e il Difensore civico, hanno diritto di ottenere dagli uffici Aziendali tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato e ottenere copia, con le modalità previste dal presente Regolamento.
Analogo diritto spetta ai Consiglieri Circoscrizionali limitatamente agli atti e ai documenti amministrativi del rispettivo ambito territoriale di competenza.
I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti al segreto d’ufficio ed alla riservatezza nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
ART. 18 - Coordinamento con la Legge 31 Dicembre 1996 n. 675
L’accesso agli atti di cui al presente Regolamento aziendale dovrà essere esercitato nel rispetto ed a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 22 della Legge 675/96 sulla tutela della privacy.
